se nel conferimento di azienda in Srl la relazione di stima possa omettere l’avviamento


 

Not. Diego Podetti

dpodetti@notariato.it

 

Una Sas, della quale è socio un minore, intende conferire in una Srl di nuova costituzione la propria azienda.

 

Il conferimento, per ottenere i benefici fiscali, deve avvenire a valori contabili, senza evidenziazione di alcuna plusvalenza, quindi l'avviamento non è stato considerato nelle relazione di stima.

Inoltre dubito che la considerazione dell'avviamento in tale relazione (finalizzata ad accertare l'effettiva sussistenza del capitale iniziale, a tutela dei creditori sociali) sia corretta.

 

Gli altri due soci, persone fisiche, che partecipano alla costituzione della Srl, conferiranno denaro.

 

Se l'azienda conferita dalla Sas è stimata 45.000 (senza tenere conto dell'avviamento) ed il capitale sociale della costituenda Srl è 90.000, è possibile prevedere che i soci che conferiscono denaro versino un sovrapprezzo (di 12.500 ciascuno) in modo tale da compensare il valore dell'avviamento?

Ciò può generare realizzo di plusvalenze? Come verrebbero contabilizzati i sovrapprezzi (ha senso parlare di riserve iniziali, in sede di costituzione di Srl?)?

Diventa obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale?

 

 


 

Not. Paolo Dell'Anna 

pdellanna@notariato.it

 

Mi sembra che non si possa eludere la domanda se nell'oggetto sociale della Sas sia contemplata la possibilità di conferire l'azienda societaria in altre società.

 

In mancanza di tale previsione l'accomandatario andrebbe a contrarre senza legittimazione per difetto di capacità giuridica (latu sensu).

In tale ipotesi, quindi, non solo occorre una assemblea straordinaria di modifica dell'oggetto sociale ma, in presenza del minore, le necessarie autorizzazioni.

 

Sulla necessità o meno dell'inserimento del valore di avviamento nella relazione di stima mi sembra che in presenza dello stesso non può non tenersene conto nella valutazione peritale al fine di una esatta determinazione del valore della quota da attribuire alla società conferente-socio nella costituenda società (fine proprio della perizia).

 

Saranno, poi, gli amministratori ed i sindaci (eventuali) che entro sei mesi controlleranno  le valutazioni contenute nella relazione ai sensi dell'art. 2343, c.c., con i rimedi previsti nello stesso articolo.

 

Che poi, da tale inserimento e/o valutazione a latere (dell'avviamento), ne consegua una perdita dei benefici è tutto da dimostrare e da valutare in separata sede (mi riferisco all'ausilio della normativa fiscale e delle varie risoluzioni in merito, che è d'uopo compulsare)