se nel conferimento di azienda in Srl
la relazione di stima possa omettere l’avviamento
Not. Diego Podetti
dpodetti@notariato.it
Una Sas, della
quale è socio un minore, intende conferire in una Srl di nuova
costituzione la propria azienda.
Il conferimento, per ottenere i
benefici fiscali, deve avvenire a valori contabili, senza evidenziazione di
alcuna plusvalenza, quindi l'avviamento non è stato considerato nelle relazione
di stima.
Inoltre dubito che
la considerazione dell'avviamento in tale relazione (finalizzata ad accertare
l'effettiva sussistenza del capitale iniziale, a tutela dei creditori sociali)
sia corretta.
Gli altri due
soci, persone fisiche, che partecipano alla costituzione della Srl,
conferiranno denaro.
Se l'azienda
conferita dalla Sas è stimata 45.000 (senza tenere conto dell'avviamento) ed il
capitale sociale della costituenda Srl è 90.000, è possibile prevedere che i
soci che conferiscono denaro versino un sovrapprezzo (di 12.500 ciascuno) in
modo tale da compensare il valore dell'avviamento?
Ciò può generare
realizzo di plusvalenze? Come verrebbero contabilizzati i sovrapprezzi (ha
senso parlare di riserve iniziali, in sede di costituzione di Srl?)?
Diventa
obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale?
Not. Paolo Dell'Anna
Mi sembra che non
si possa eludere la domanda se nell'oggetto sociale della Sas sia contemplata
la possibilità di conferire l'azienda societaria in altre società.
In mancanza di
tale previsione l'accomandatario andrebbe a contrarre senza legittimazione per
difetto di capacità giuridica (latu sensu).
In tale ipotesi,
quindi, non solo occorre una assemblea straordinaria di modifica dell'oggetto
sociale ma, in presenza del minore, le necessarie autorizzazioni.
Sulla necessità o
meno dell'inserimento del valore di avviamento nella relazione di stima mi sembra
che in presenza dello stesso non può non tenersene conto nella valutazione
peritale al fine di una esatta determinazione del valore della quota da
attribuire alla società conferente-socio nella costituenda società (fine
proprio della perizia).
Saranno, poi, gli
amministratori ed i sindaci (eventuali) che entro sei mesi controlleranno
le valutazioni contenute nella relazione ai sensi dell'art. 2343, c.c.,
con i rimedi previsti nello stesso articolo.
Che poi, da tale
inserimento e/o valutazione a latere (dell'avviamento), ne consegua una perdita
dei benefici è tutto da dimostrare e da valutare in separata sede (mi
riferisco all'ausilio della normativa fiscale e delle varie risoluzioni in
merito, che è d'uopo compulsare)